E’ sempre più grande la richiesta da parte dei Tribunali di chiedere una Consulenza Tecnica di Ufficio che deve appurare la capacità genitoriale di una coppia che decide di separarsi e non è in accordo sull’affidamento dei figli.
Il Magistrato deve decidere, con l’ausilio di un professionista, se e quanto ciascun coniuge sia capace di essere un genitore adeguato.
Fino ai primi anni ’70, vi era la tendenza di affidare i figli minori alla madre, poi dal 1975 con la riforma del diritto di famiglia i magistrati hanno cominciato a valutare entrambi i genitori in modo da poter riuscire ad individuare il più idoneo, ovvero il genitore più adeguato, al quale affidare i figli in maniera esclusiva.
La legge n. 54/2006, modificando gli articoli 155 e seguenti del Codice civile, ed ha introdotto il principio della cosiddetta bigenitorialità e dell’affidamento condiviso e riconosce il diritto dei figli minorenni di poter mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
La genitorialità è una funzione processuale molto complessa e delicata.
La parola genitore deriva dal verbo latino “gigno” che significa “porto, produco, partorisco”, ed è colui che genera e mette al mondo un figlio.
Essere e fare i genitori è una realtà molto complessa
L’esperto nominato dal Magistrato, ovvero il C. T. U. deve avere delle conoscenze approfondite di psicologia clinica, infantile, interpersonale e forense e deve essere in grado di poter rispondere a quesiti inerenti alla valutazione delle capacità genitoriali e del sano sviluppo psicoemotivo e relazionale del minore.
L’art. 316 del c. c. afferma che Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
I criteri di valutazione della capacità genitoriale, all’interno della CTU, riguardano le capacità di funzione genitoriale e di parenting; ove l’interesse primario è l’interesse del minore ad una vita serena.
Nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU), la valutazione delle capacità genitoriali si articola in ben sette fasi: dei colloqui congiunti con la coppia genitoriale; dei colloqui individuali con ciascun genitore; incontro ed osservazione del il minore; osservazione della famiglia mediante il LTPc; indagine relazionale ambientale, somministrazione di una batteria di test psicodiagnostici adeguati alla situazione, colloqui con i familiari ed i Servizi Sociali laddove sono intervenuti.
Bibliografia
CAMERINI, G. GULLOTTA, G. LOPEZ, G et al (2012) Protocollo di Milano, Linee guida per la
consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori:
contributi psico-forensi
CIGOLI, V.; GALIMBERTI, C; MOMBELLI, M. (1988) Il legame disperante, Milano, Raffaello
Cortina
V.CIGOLI, G. GULLOTTA, G. SANTI et al. (1983) Separazione, divorzio e affidamento dei figli,
Milano, Giuffrè Editore
MICOLI A Genitori di fronte la separazione. (2012) Affrontare una consulenza tecnica di ufficio, Franco Angeli
