Mer. Dic 4th, 2024

L’individuo che, deliberatamente o meno, causa con il suo comportamento la morte di un suo simile commette un reato: ovvero commette un omicidio. L’art. 575 del c.p. stabilisce: “chiunque cagiona la morte di un uomo è punibito con la reclusione non inferiore a 21 anni”.

L’omicidio, il più grave dei delitti, può essere:

  • un omicidio premeditato, quando un soggetto, deliberatamente ed intenzionalmente, mette in atto una serie di azioni, mentalmente preparate, al fine di provocare la morte di un individuo. La volontà omicida attiene ad un fenomeno soggettivo interno.
  • un omicidio volontario, o doloso, dove il reato commesso, senza premeditazione ma intenzionalmente, a seguito di una grave provocazione che spinge un individuo, nel momento stesso in cui la riceve, ad uccidere colui che, ad esempio, lo ha offeso. La volontà di uccidere può essere dedotta non solo dalla condotta attiva, ma anche da una condotta omissiva. È importante capire i moventi e le finalità del delitto, il rapporto tra aggressore e vittima e l’analisi dei preparativi messi in atto dall’omicida1. Nel caso in cui l’omicidio viene commesso, ad esempio, per motivi abietti (l’uccisione di una persona per il solo fatto di essere un barbone) o futili (l’uccisione di una persona per “motivi di traffico”), la pena prevista per questo reato viene aggravata da dette circostanze (Capo II – art. 61 del Codice Penale).
  • un omicidio preterintenzionale (oltre l’intenzione), quando la morte di una persona va ben al di là delle intenzioni del reo (ad esempio, in seguito a percosse o lesioni personali gravi). L’art. 584 del c. p. recita: “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.
  • un omicidio colposo o reato contro l’intenzione, quando si provoca la morte di una persona a seguito di comportamenti negligenti, abbandonici o per omissione di soccorso. L’art. 589 recita: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni…”
    Vi è il caso dell’eutanasia, cioè la morte di una persona, procurata intenzionalmente, per porre fine alle sue sofferenze (ad esempio, un figlio con un grave handicap);
  • abbiamo, poi, l’istigazione al suicidio, nel caso in cui un soggetto, specialmente se minore o mentalmente instabile, viene spinto al suicidio dal comportamento violento, minaccioso o psicologicamente distruttivo di un’altra persona.
    Rientra in questo reato anche l’aver rinforzato l’altrui proposito suicida, o l’aver agevolato in qualsiasi modo l’esecuzione;
    omicidio indotto, quando l’assassinio viene commesso da un individuo, ancor più grave se minore o psicologicamente instabile, su istigazione di un’altra persona, ad esempio per “motivi d’onore”, ed i motivi sono futili.
  • omicidio su commissione, si ha quando il reato viene perpetrato da un individuo (sicario) su mandato di una persona (es. per motivi patrimoniali) o più persone (es., organizzazione malavitosa, potere economico, potere politico).

Per quanto riguarda l’assassinio, Holmes e Holmes (2000), oltre all’omicidio di primo grado (uccisione contemplata dal criminale prima dell’atto omicida in sé) e quello di secondo grado (contenente l’elemento di intenzionalità ma senza premeditazione), riportano una terza categoria di reato e cioè il Manslaughter, l’uccisione di un altro essere individuo senza l’elemento dell’intenzionalità, distinguendo il voluntary manslaughter, l’omicidio commesso quando si è accecati dalla passione o dalla rabbia, dall’involuntary manslaughter, la morte di una persona causata da un comportamento negligente (es., guidare in stato di intossicazione ed uccidere involontariamente un passante).

Per concludere, è opportuno indicare, alcuni dei motivi che possono spingere una persona a commettere un omicidio (disprezzo, amore, vendetta, razziali, religiosi, patrimoniali, passionali, lucrativi, politici, psichiatrici, tossico–infettivi, ecc.) e le circostanze che possono, direttamente o indirettamente, causare la morte di una persona (stupro, rapimento, rapina, incendio doloso, attentato dinamitardo, percosse, rissa, sabotaggio, sesso violento, violazione di domicilio, inquinamento ambientale come, ad esempio, l’avvelenamento di acque, grave contraffazione di sostanze alimentari, somministrazione di farmaci scaduti o pericolosi per un certo tipo di paziente, ecc).

 

BIBLIOGRAFIA

U. Fornari, J. Birkhoff “Serial killer, tre mostri del passato a confronto”, Centro Scientifico Editore, Torino, 2002.

Ciapri S. “Serial Killer, Metodi di Identificazione e Procedure Investigative”. Franco Angeli, Milano, 1998;

De Leo G. e Patrizi P. “La Spiegazione del Crimine”. Il Mulino, Bologna, 1999;

De Luca R. “Anatomia Del Serial Killer”. Giuffrè Editore, Milano, 1998;

De Pasquali P. “Serial Killer in Italia”. Franco Angeli, Milano, 2001;

C. Lucarelli e M. Picozzi “Serial killer: storie di ossessione omicida”, Strade Blu, Saggi Mondadori, Milano, 2003;

 

 

admin

Di admin

Lascia un commento