Fino agli anni 50 il reato era considerato come una manifestazione antisociale delle classi socio- economiche inferiori.
Successivamente per ovviare a questa limitazione sono iniziati gli studi sulla criminalità economica o cd. del colletto bianco, e cioè quella tipologia di reati commessi dai soggetti appartenenti alle classi socio-economiche più elevate. Tali ipotesi di reato risultano maggiormente tollerate dalla società, in quanto non incidono direttamente sugli interressi del singolo individuo ma, solamente, in modo indiretto.
Il termine colletto bianco fu usato per la prima volta da SUTHERLAND, per indicare i membri di quella classe agiata che violavano le leggi emanate per regolare le loro professioni. S. ha elaborato una teoria scientifica per spiegare le cause del nascere e laffermarsi di tale forma di criminalità. Il reato economico è scomposto in differenti elementi: si tratta di un reato commesso da una persona rispettabile, di elevata condizione sociale, posto in essere in relazione alla sua occupazione e implica un abuso di fiducia. S. aveva evidenziato che la criminalità economica comprende non solo le ipotesi di reato previste da C.P. ma anche tutti quei comportamenti criminali che non vengono formalmente giudicati in quanto comportamenti socialmente dannosi. A tal fine S. considera reato dei colletti bianchi: 1) ogni condotta che viola una legge civile o penale o che sia socialmente dannosa; 2) lautore del reato gode di rispettabilità intesa come assenza di precedenti condanne e che svolga unattività professionale che abbia un elevato consenso sociale; 3) lelevata condizione sociale non necessariamente coincide con la rispettabilità e viceversa; 4) abuso di fiducia.
Per la commissione dei reati economici sono necessari tre elementi fondamentali: opportunità di commetterli e desistenza di un problema da risolvere per ottenere lapprovazione di un gruppo; la conoscenza di come violare la legge; la possibilità da parte degli autori del reato di addurre spiegazioni accettabili che ne giustifichino il comportamento.
Le ipotesi di reato prese in considerazione da S. sono: falsità nei rendiconti finanziari delle Società; frode fiscale; falsità in atti pubblici; corruzione di P.U. alfine di assicurarsi contratti o decisioni vantaggiose.
Le critiche rivolte a S. riguardano la sua incoerenza teorica nellattribuire anche alle classi sociali media e media inferiore le stesse tipologie di reato previste per quella media superiore. Il merito dellautore riguarda laver contraddetto lidea diffusa fino ad allora nella collettività, che le cause del comportamento deviante dipendessero solamente da una patologia sociale o da una malattia mentale o dalla povertà.
Successivamente, nel ventennio compreso tra gli anni 70/80, CLINARD e QUINNEY, hanno elaborato una importante distinzione dei reati economici distinguendo tra CORPORATE CRIMES (reati societari:) e OCCUPATIONAL CRIMES (reati occupazionali). I reati societari sono commessi da parte dei dirigenti delle società, alfine di avvantaggiare la società stessa (falso in bilancio); quelli occupazionali, invece, consistono in violazione delle leggi penali da parte di singoli individui alfine di ottenere benefici per se, danneggiando la società o lorganizzazione di cui fanno parte (frodi, appropriazione indebita etc.).
I reati occupazionali vengono considerati dallopinione pubblica più gravi rispetto a quelli societari perché molte volte lavvantaggiare lazienda è giustificato con la motivazione di voler salvare la società da un eventuale fallimento e conservare i posti di lavoro.I reati occupazionali prevedono: furti contro le imprese da parte dei dipendenti; corruzione; frode. I reati dei colletti bianchi hanno un trattamento meno severo da parte dei Tribunali rispetto a quelli commessi dai colletti blu, la scarsa disapprovazione da parte delle classi inferiori e il mantenimento della rispettabilità da parte degli autori del reato. Occorre precisare, inoltre, la scarsa visibilità di tali tipi di reato, la mancanza di condanna sociale e labilità degli autori nel mantenere posizioni di prestigio sociale pur violando la legge. Con riferimento alla relazione tra i delitti della criminalità organizzata e quelli dei colletti bianchi, risulta che le associazioni criminali si avvalgano della commissione dei reati del colletto bianco per migliorare la loro posizione nel mondo degli affari
La casistica in argomento fa dunque riferimento a particolari tipologie di delitti, ovvero:
FRODE
consiste nellespediente malizioso finalizzato a conseguire un illecito profitto fornendo cose o opere diverse per qualità, quantità, origine o provenienza da quelle dovute. Esistono varie tipologie di frodi: contraffazione di marchi (quali beni di lusso, prodotti farmaceutici o di largo consumo, e alterazione degli stessi ovvero quando la riproduzione del marchio o del bene e parziale e induce a confonderlo con il marchio originario);
FRODE NELLE ASSICURAZIONI
consiste nelle fraudolenti maggiorazioni dei danni da risarcire oppure in danneggiamenti volontari, o simulazioni di infermità per riscuotere risarcimenti dalle società di assicurazioni;
FRODE SETTORE BANCARIO
operazione compiuta da un cliente o da un collaboratore dellente finanziario che, mediante artifici o raggiri, ottiene o fa ottenere un credito, pur non essendoci i presupposti;
BANCAROTTA FRAUDOLENTA
è un reato connesso con il fallimento; essa può essere semplice (cagionata da imprudenza) o fraudolenta (frode diretta ad aggravare l’insolvenza e a violare le legittime aspettative dei creditori);
CORRUZIONE
è, in senso generico, la condotta propria del pubblico ufficiale che dà o riceve, per sé o per altri, denaro od altre utilità che non gli sono dovute, compiendo un atto contrario ai suoi doveri dufficio.
APPROPRIAZIONE INDEBITA
è un reato molto affine al furto ma differente per il fatto che nel primo c’è un’impossessamento della cosa altrui, mentre nel reato in questione la cosa è già nel possesso del reo,
che però ne dispone come proprietario.
RICICLAGGIO
si attua solitamente attraverso operazioni a carattere finanziario legali, ma compiute per una finalità illecita, e quindi costituisce reato. Attualmente il reciclaggio di denaro "sporco" viene effettuato nei paradisi fiscali, in quanto la loro normativa assolutamente carente in materia informativa consente come lecite operazioni considerate normalmente non tali nei Paesi sviluppati. Le somme coinvolte nel reciclaggio sono ingenti: si pensi ai proventi dall’attività mondiale di spaccio di stupefacenti, del traffico di armi, dei finanziamenti ai terroristi. La detenzione, la sostituzione, il trasferimento di risorse provenienti da unattività illecita, ovvero il frapporre ostacolo ad una indagine di polizia giudiziaria, da parte di soggetto estraneo alla commissione del reato presupposto (oggi riferibile a tutti i delitti non colposi), integra la rilevanza penale che qui ci occupa, sovente punita, addirittura, con una sanzione penale superiore a quella prevista per loriginario illecito.
Possiamo affermare in sintesi, che, riciclare denaro sporco, corrisponde ad una continuazione di un disegno criminoso, sia pure proseguito con modalità esecutive più sofisticate, grazie alla presenza consapevole di soggetti estranei.
Possiamo affermare in sintesi, che, riciclare denaro sporco, corrisponde ad una continuazione di un disegno criminoso, sia pure proseguito con modalità esecutive più sofisticate, grazie alla presenza consapevole di soggetti estranei.
EVASIONE FISCALE
rientrano tutti quei metodi illegali volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale e contributivo. L’evasione, per il contribuente, consiste in una attività razionale a contenuto economico, che viene posta in essere da un soggetto quando i benefici risultano superiori ai costi, entrambi ponderati per il rischio, o probabilità, di essere scoperti. L evasione fiscale è già da tempo un problema sociale, legato ad un circolo vizioso non indifferenre, infatti le enormi difficoltà per contenere i grandi evasori, porta lo Stato ad un controllo privilegiato sulla massa, generando la percezione di un fisco ingiusto; per contro, vengono aumentate le imposte per riempire i buchi, ma che spinge sempre più ad evadere, diffondendo nellopinione pubblica la cultura dellevasione come uno strumento legittimo.
Altra ipotesi di reato socialmente tollerato, è la violenza nei confronti delle donne considerato come qualunque atto che produca o possa produrre danni, sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche compresa la minaccia di tali atti, la coercizione e la privazione arbitraria della libertà. La violenza contro le donne va intesa come:
a) violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella famiglia, in particolare maltrattamenti fisici, abusi sessuali nei confronti di minori nel contesto domestico, stupro coniugale, mutilazione dei genitali femminili ed altre pratiche;
b) violenza fisica, sessuale o psicologica che si verifica nella comunità, in particolare stupro, abusi sessuali, molestie sessuali ed intimidazioni sul lavoro e negli istituti scolastici, tratta di donne e
prostituzione forzata;
c)violenza fisica, sessuale e psicologica;
La violenza contro le donne viene considerata dalla comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani; in maniera pù specifica, prima del 1996 questo reato veniva considerato un delitto contro la morale pubblica e il buon costume, ed era meglio conosciuto, soprattutto in riferimento allo stupro, come violenza carnale; dopo il 1996, con la legge n. 66 vi è stato un notevole cambiamento, nel senso che si parla di violenza sessuale e questo crimine rientra nella tipologia di reato contra la persona.
Un aspetto altrettanto innovativo della legge riguarda la scelta del legislatore di eliminare la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine, unificando la condotta delittuosa della violenza sessuale che è data da atti sessuali non ulteriormente determinati, posti in essere con violenza o minaccia oppure mediante abuso di autorità.
Un altro fenomeno sociale di notevole importanza è quello del Mobbing, ovvero quella condotta comportamentale violenta e aggressiva perpetrata, sul posto di lavoro da uno o più colleghi verso un altro o più colleghi, attraverso atti, parole, gesti, scritti vessatori intenzionali, le cui violenze morali e psicologiche, mirano ad indurre il destinatario a rinunciare volontariamente ad un incarico o a costituire presupposti per una sua revoca attraverso una sua progressiva emarginazione dal mondo del lavoro ingiustamente attuata tramite il depotenziamento e la demotivazione dello stesso.