La legge n. 69/2019 (cd. “Codice Rosso”) ha introdotto un modello procedurale veloce che ha come obiettivo il poter garantire una tutela tempestiva delle presunte vittime di violenza domestica e di genere.
Prima dell’introduzione di questa legge n. 69/2019, l’audizione della persona offesa nei procedimenti per reati di violenza domestica e di genere non era caratterizzata dai vincoli stringenti di tempestività, come gli attuali.
L’audizione della presunta vittima era regolata, in particolar modo, dall’art. 362 c.p.p., che attribuisce al pubblico ministero la facoltà di assumere informazioni da persone informate sui fatti.
L’audizione della persona offesa era, solamente, inserita in un modello processuale ordinario.
L’audizione nel Codice Rosso rappresenta, attualmente, un punto di convergenza tra diritto e psicologia.
L’audizione della persona offesa assume un ruolo fondamentale sia sotto l’aspetto probatorio sia sotto quello psicologico.
L’audizione protetta trova base in differenti disposizioni del codice di procedura penale, tra cui: l’art. 398 c.p.p. (incidente probatorio); l’art. 351 e 362 c.p.p. (sommarie informazioni); e le normative speciali sulla tutela delle vittime vulnerabili.
Il “Codice Rosso” è un intervento normativo con la finalità di rafforzare la protezione delle vittime vulnerabili tramite una corsia preferenziale nelle indagini penali.
La novità della riforma è la tempestività dell’audizione, che ha una funzione duplice: l’acquisizione della prova dichiarativa; il primo intervento di tutela della vittima.
Dal punto di vista della psicologia giuridica, l’audizione non è solo un atto istruttorio, ma un momento delicato di interazione tra sistema giudiziario e persona traumatizzata.
La normativa prevede che il pubblico ministero (P. M.): ascolti la presunta vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato nei procedimenti riguardanti i reati di maltrattamenti, di violenza sessuale, di stalking e altri delitti di violenza di genere.
Questa previsione introduce un principio di urgenza procedimentale, che mira a prevenire l’aggravarsi della situazione criminosa; garantire una risposta immediata dello Stato.
La riforma mette in risalto il contributo dello psicologo, prevedendo: l’ausilio di esperti nelle audizioni di soggetti vulnerabili e la possibilità di coinvolgere uno psicologo forense nella raccolta delle dichiarazioni
Lo psicologo svolge facilita la comunicativa, tutelando la presunta vittima a livello emotiva.
L’audizione avviene in modalità “protetta”, in special modo nei casi di: minori e di donne maltrattate.
Ciò avviene in un ambiente neutro e non intimidatorio ed ostile ed impiego di sistemi di videoregistrazione.
Le vittime di violenza di genere presentano frequentemente un trauma psicologico;
fondamentale è la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria, in quanto l’audizione può diventare fonte di ulteriore trauma se non gestita correttamente.
I principali fattori di rischio sono: le domande suggestive o incalzanti; la ripetizione delle audizioni; l’ambiente giudiziario che viene percepito come ostile.
Il Codice Rosso riduce molti rischi, poiché anticipa l’audizione e limita la ripetizione dell’esame.
