Lun. Dic 15th, 2025

Una separazione, consensuale o giudiziale, comporta sempre delle conseguenze, sia agli adulti che
ai figli. Molto spesso viene leso il diritto alla bigenitorialità, per tale motivo tante coppie genitoriali
valicano le porte delle aule del Tribunale.


La bigenitorialità, già divenuto principio di natura etica, deve assicurare al minore una vita affettiva
equilibrata con entrambe le figure genitoriali, essa rappresenterà sempre “un porto sicuro” per il
figlio. Il diritto alla bigenitorialità è un diritto, introdotto dalla legge n.54 del 2006, di ogni minore: anche
dopo la separazione di mamma e papà, il figlio deve poter mantenere un legame trasparente e
sereno con entrambe i genitori, i quali sono tenuti ad adoperarsi allo scopo di far mantenere al figlio
un rapporto solido e amorevole con l’altro genitore.


L’art. 337 ter del Codice Civile cita testualmente: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere il
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri
parenti di ciascun ramo genitoriale”.


In molte cause vi sono delle madri che ostacolano, in maniera manipolatoria ed ostruttiva il rapporto
tra il figlio ed il padre e lo fanno in svariati modi: denigrandolo e parlando male del padre,
ostacolando le telefonate, creando delle situazioni in cui il figlio preferisce non andare con il padre
tipo gite, uscite al parco, invitare degli amichetti; ostacolano il pernotto, paventano un mal di testa
del figlio od uno stato febbrile inesistente.


Una madre con una buona competenza genitoriale deve assumere un atteggiamento molto
differente, in quanto non deve adottare comportamenti che possano allontanare i figli dal padre:
deve anche impegnarsi a levare gli ostacoli, qualora il figlio non vuole vedere il padre.


Se ciò non accade, si verifica un illecito: il genitore danneggiato potrà, pertanto, rivolgersi ad un
magistrato, che potrà applicare un’ammonizione alla madre, che può essere tenuta a pagare il
risarcimento stabilito dal magistrato (art. 709 ter c. p. c.) e, nei casi più gravi, la revoca
dell’affidamento, che diverrà esclusivo a favore del genitore che si è sempre comportato in maniera
adeguata e corretta con il figlio e con l’ex coniuge.

Durante le cause legali quando ci si trova di fronte ad un atteggiamento di una madre “malevola” si
ricorre ad una consulenza tecnica di ufficio (C. T. U.), per poter andare ad apprezzare le competenze
genitoriali ed il rapporto tra genitori e genitore e figlio.

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