Quando mancano i genitori e non è stato nominato un tutore, o quando si è in presenza di un conflitto di interessi tra il minore e coloro i quali esercitato la responsabilità sul minore stesso, è il soggetto che, nell’interesse del minore, lo rappresenta nel compimento di atti specifici, E’ è un avvocato super partes che rappresenta e si sostituisce, o che compie uno o più atti specifici, inerenti al minore nel processo in contradditorio con i genitori (curator ad processum).
Il curatore speciale è nominato dal magistrato; egli non difende il minore, ma è un soggetto terzo che deve farsi garante, non solamente della posizione processuale del minorenne, ma altresì del suo interesse sostanziale che i genitori non sono in grado di poter tutelare. La legge prevede la nomina del curatore speciale in differenti ipotesi: secondo l’articolo n. 320, comma 6, c.c. “Rappresentanza e amministrazione”: Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.
Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.” E l’articolo n. 244, comma 4, c.c. “Termini dell’azione di disconoscimento”: L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore. il Curatore speciale del minore deve comportarsi continuamente tenendo a mente la ricorrenza dei principi generali che rappresentano gli indispensabili canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15, e 19 CDF.
Il curatore deve incontrare il minore e parlargli, mettendolo a proprio agio, fornendogli tutte le spiegazioni necessarie, ed anche le conseguenze del procedimento in corso; deve incontrare i Servizi Sociali (laddove sono intervenuti), insegnanti e operatori sanitari.
Fondamentale ricordare che se il giudice ha disposto una Consulenza tecnica di ufficio (C. T. U.), ove il ruolo dello specialista è quello di acquisire le informazioni sulle condizioni personologiche, sulle risorse personali, su quelle familiari, sociali e ambientali dell’individuo o dei soggetti in causa nel processo, il curatore speciale può nominare uno psicologo che lo rappresenti durante le operazioni peritali.
Bibliografia A. Micoli “La valutazione delle competenze genitoriali”, Key Editore, 2024