Mar. Set 10th, 2024
 
 
Il tema della separazione è di grande attualità, poiché si assiste ad un momento in cui io “separarsi” è quasi una moda. 6 coppie su 10 decidono di non stare più assieme e di rompere il patto del matrimonio, per vari motivi tra cui il rifiuto di sottoporsi ad un sacrificio e cioè quello di “stringere i denti” quando vi sono problemi economici o sentirsi coppia nelle difficoltà quotidiane che la vita offre.

Molte persone si rivolgono agli avvocati per avere una mano nella separazione che può essere di due tipi: giudiziale o consensuale. La cosa diviene difficile quando vi sono i figli che a volte subiscono le scelte effettuate dai genitori. Per far fronte al grande problema della tutela dell’interesse del minore più i magistrati nominano degli esperti quali psicologi, psichiatri, neuro- psichiatri infantili per effettuare una C. T. U. (art. 191 c. p. c.), ovvero una consulenza tecnica per decidere quale sia l’affidamento più idoneo per il minore.
 
L’esperto designato dal magistrato, potrà essere uno psicologo, uno psicoterapeuta, uno psichiatra, un neuropsichiatria, un medico legale; fondamentale che abbia un bagaglio conoscitivo specifico in relazione alla conoscenza sull’età evolutiva ed in particolar modo che sappia adottare una metodologia adeguata al bambino e al caso affidatogli. Alla nomina di un consulente tecnico le parti possono effettuare la nomina di consulenti tecnici di parte, C. T. P., che lavoreranno al fianco del C. T. U., effettuando delle proposte e ne controlleranno il lavoro avvalendosi anche della possibilità di fornire relazione scritta (art. 195 c. p. c.).
 
Per la metodologia utile all’espletamento dell’incarico il C. T. U. si deve avvalere di alcuni principi del Codice Deontologico dello Psicologo Forense:
 
Art. 6: Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili. Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro.
 
Art. 7: Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte. Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative esplicitando i limiti dei propri risultati. Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare compreso il presunto abusante), deve denunciare i limiti della propria indagine.
 
Art. 8: Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato.
 
Art. 11: Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto. Egli ricorre, ove possibile, alla video registrazione o, quantomeno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nella acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.
 
Art. 14: Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi. Garantisce nella comunicazione con il minore che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini.
 
Art. 15: I colloqui con il minore tengono conto che egli è già stato sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
 
Art. 17: Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori ed i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere. Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.
 
Egli dovrà effettuare, all’interno della C. T. U. dei colloqui di osservazione con il minore utilizzando la videocamera ed uno specchio unidirezionale, ove farà assistere dietro i CTP (se nominati), in modo tale che il minore non si senta a disagio ed osservato. Dovrà somministrare al bambino o adolescente una batteria testologica, per poter apprendere determinate peculiarità della personalità del piccolo periziando. Dovrà testare la realtà fattuale in cui vive il minore: – scuola, andando ad effettuare degli incontri con maestre od insegnanti e valutando le pagelle scolastiche. – casa, svolgendo delle visite domiciliari nelle case di entrambe gli ex coniugi; incontrando, inoltre, figure familiari di riferimento quali i nonni. – eventuali attività di svago o figure professionali quali pediatra o medici. Infine dovrà redigere una relazione in cui andrà a evidenziare il lavoro svolto e la risposta al quesito postogli dal giudice.
 
 
Bibliografia
 
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Gulotta G. “Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, civile, penale, minorile”, Giuffrè, Milano, 2000.
Malagoli Togliatti M. “Affido congiunto e condivisione della genitorialità”, Franco Angeli, Milano, 2002.
Martin C. “Le risque solitude, divorces et vulnerabilità relationelle”, Revue Internazionale d’Action Communataire, ed. Saint Martin, Montreal, 1993.
Oliviero Ferrarsi A. “Dai figli non si divorzia. Separarsi e rimanere buoni genitori”, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2006.
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